REVISORI CONTABILI formazione continua ex art. 5 d.lgs. n. 39 del 2010

In data 11 gennaio 2017 è stato pubblicato sul sito del MEF un comunicato riguardante l’obbligo di formazione continua istituito ai sensi dell’art. 5 d. lgs. 38 del 2010.

La disposizione, nella versione in vigore fino al 4 agosto 2016, si limitava a stabilire che gli iscritti nell’elenco dei “revisori attivi” del Registro (sezione A) devono prendere parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali secondo le modalità che sarebbero state stabilite con regolamento dal MEF, sentita la CONSOB.

Tale regolamento non è mai stato emanato nella versione definitiva, con la conseguenza che, di fatto, gli obblighi formativi non hanno trovato una effettiva applicazione.

L’art. 5 del d. lgs. 39 del 2010 è stato interamente sostituito dall’art. 5 del d. lgs. 135 del 2016 (attuativo della direttiva 2014/56/UE) in vigore dal 5 agosto 2016.

Obblighi formativi anche per i “revisori inattivi” (sezione B) del Registro

Il comma 1 dell’art 5 del decreto infatti non riporta alcuna distinzione in merito all’obbligo di formazione continua.

“1. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.”

Periodo di formazione triennale, minimo di 20 crediti all’anno e un monte crediti minimo di 60 nel triennio

I commi 3, 4 e 5 del decreto riportano le modalità di misurazione dei crediti.

“3. Il periodo di formazione continua e’ triennale. I trienni formativi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

4. L’impegno richiesto per l’assolvimento degli obblighi formativi e’ espresso in termini di crediti formativi.

5. In ciascun anno l’iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio.”

Come assolvere l’obbligo di formazione continua

Il comma 6 del decreto riporta in sintesi le modalità di fruizione della formazione continua.

“6. L’attivita’ di formazione continua puo’ essere svolta:
a) attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell’economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;
b) presso societa’ o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla formazione ed alle modalita’ di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.”

 

Si rimanda al decreto per un maggio approfondimento

 

 

 

 

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