Revisione contabile

Lo Studio offre servizi di revisione legale dei conti e di costituzione di collegi sindacali con professionisti iscritti nell’apposito registro che hanno maturato la propria esperienza presso primarie società di consulenza e revisione contabile.

Per le società per azioni, gli articoli 2409 bis e ter del codice civile prevedono che:

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa’ di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

  • verifica, nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
  • verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
  • esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. La relazione comprende:
    • un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
    • una descrizione della portata della revisione svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati;
    • un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;
    • eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
    • un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Per quanto riguarda invece le Società a Responsabilità limitata l’articolo 2477 del Codice Civile prevede che:

L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale de conti;
  • per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal rimo comma dell’articolo 2435 -bis [ovvero:
    • totale dell’attivo dell stato patrimoniale: 4.400.000 euro
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.]

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma [superamento dei limiti dimensionali] cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma [limiti dimensionali] deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

SERVIZI OFFERTI

  • Certificazione di bilancio e verifica della regolare tenuta della contabilità ex art. 2409 bis e 2477 del codice civile
  • Verifiche interne con finalità di: monitoraggio, rispetto della normativa vigente e antifrode